La data simbolo dell'8 marzo è legata al 1908. Il giorno del ricordo delle 129
operaie morte nel rogo di uno stabilimento dell'industria tessile Cotton a New York. Le operaie dello stabilimento tessile diedero vita ad un imponente sciopero in segno di protesta contro le inumane condizioni di lavoro che si vedevano costrette a sopportare. La protesta durava da alcuni giorni fin tanto che al proprietario non venne la brillante idea di bloccare tutte le uscite ed appiccare il fuoco con all'interno le operaie. Più di cento bruciarono. La giornata divenne negli anni a seguire simbolo di lotta per le donne
La data dell'8 marzo dovrebbe fare riflettere su dati purtroppo spesso dimenticati: 1 donna su 3 nel mondo è picchiata, costretta ad atti sessuali contro la sua volontà o abusata in altri modi; il 70% delle donne vittime di omicidio sono state uccise dal proprio partner; 500.000 donne in Europa vittime della tratta o destinate alla prostituzione; 700.000 negli USA i casi di violenza domestica all’anno; ogni 23 secondi in Africa c’è una violenza sessuale e la fascia di età più colpita è dai 12 ai 17 anni; 15.000 le spose uccise in India perché non hanno corrisposto la dote al marito.
E in Italia l'80% degli stupri ancora non vengono denunciati, vuoi perchè avvengono dentro le mura domestiche, vuoi per la paura di essere aggredite o per vergogna...
LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA
Nel 1910 a Copenaghen, in occasione di un nuovo incontro internazionale della donna si propone l’istituzione di una GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA, anche in ricordo dei fatti di Chicago.
Successivamente la giornata comincia ad essere celebrata in varie parti del mondo e anche in Italia durante e dopo la prima guerra mondiale (1914-18). La tradizione, nel nostro Paese, viene interrotta, nel 1943, dal fascismo. La celebrazione riprende durante la lotta di liberazione nazionale come giornata di mobilitazione delle donne contro la guerra, l’occupazione tedesca e per le rivendicazioni di diritti femminili. Nascono i gruppi di difesa della donna collegati al CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) che daranno origine all’UDI (Unione Donne Italiane).
Nel 1946 l’UDI prepara il primo 8 marzo nell’Italia libera, proponendo di farne una giornata per il riconoscimento dei diritti sociali e politici delle donne. Sceglie la mimosa come simbolo della giornata.
La vera "esplosione" in termini di popolarità e di partecipazione, l'8 marzo l'avrà negli
anni ’70. Anni che segnano la collaborazione dei movimenti femminili e femministi che, tra l'altro, operano attivamente per la legge di parità, per il diritto al divorzio e all’aborto. La prima manifestazione femminista, risale infatti al 1972 e si svolse a Roma. Ma il top, la celebrazione dell'8 marzo, lo raggiunge nel 1980, con una grande manifestazione unitaria in cui confluiscono per la prima volta tutti i movimenti femminili e femministi.
In conclusione possiamo dire che il percorso dell'8 marzo si snoda in quasi un secolo di storia che ha visto nascere movimenti politici, guerre, ideologie, ricostruzioni. Un cammino lungo e complesso per le donne di tanti paesi, con tanti sistemi di governo, più volte interrotto, ma che con grande tenacia hanno sempre ripreso con l'obiettivo dell'emancipazione e della liberazione delle donne.
LE DONNE E LE CONQUISTE DEL ‘900
- Diritto di voto: Il 2 GIUGNO 1946 l'Italia va alle urne per il referendum istituzionale. Per la prima volta il voto viene esteso alle donne.
- Parità salariale: Art. 37 della Cost., regolato da una legge solo nel ’57 in applicazione di una convenzione internazionale del BIT. Con un accordo interconfederale del 1960 si decide l'eliminazione dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle tabelle remunerative differenti per uomini e donne. Viene così sancita la parità formale e sostanziale tra uomini e donne nel mondo del lavoro. Le clausole di nubilato vengono definitivamente vietate con la legge n.7 del '63.
- Divorzio: L.898 del 1970, approvazione della legge sul divorzio. 12 maggio 1974: vittoria del No al referendum popolare per l'abrogazione della legge.
- Maternità: L. 1204 del 1971; viene estesa la tutela della maternità alle lavoratrici dipendenti. Amplia ed estende i diritti introdotti dalla prima legge (L.860 varata nel 1950) sui diritti e le tutele delle lavoratrici, che definisce per la prima volta le assenze per maternità, ore di allattamento e divieto di licenziamento entro il primo anno di vita del bambino.
- Asili nido: L. 1044 del 1971; l'obiettivo di questa legge è realizzare un servizio a supporto delle famiglie e soprattutto delle donne, onde favorirne la permanenza nel mondo del lavoro anche dopo la nascita dei figli. Inoltre si è voluto affermare il diritto del bambino alla socializzazione e allo sviluppo armonico della sua personalità.
- Diritto di famiglia: 1975; con la L.151 viene varata la riforma del diritto di famiglia che introduce la parità tra uomini e donne nell'ambito familiare: la potestà sui figli, infatti, spetta a entrambi i coniugi che hanno identici diritti e doveri e non più solo al padre. In attuazione del principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
- Legge di parità (in materia di lavoro): L.903 del 1977; ha rappresentato la più importante svolta culturale nei confronti delle donne. Si passa dal concetto di tutela per la donna lavoratrice al principio del diritto di parità nel campo del lavoro. Vengono introdotte norme più avanzate in materia di maternità e primi elementi di condivisione fra i genitori nella cura dei figli. Nel marzo 2000 con la legge 53 sui "congedi parentali" questa legge ha recepito i nuovi diritti di paternità in materia di assenza facoltativa.
- Interruzione volontaria della gravidanza: L.194 del 1978 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza". La legge ha come scopo principale la prevenzione delle gravidanze indesiderate, oltre che contrastare l'aborto clandestino.
- Legge pari opportunità (Azioni positive): L.125 del 1991: fortemente voluta dalle donne, questa legge è uno strumento in grado di intervenire e rimuovere le discriminazioni e far avanzare l’idea di uguali opportunità uomo-donna nel lavoro. La L.125 ha rappresentato un importante passo avanti per rendere visibile e valorizzare la presenza e il lavoro delle donne nella società, nel lavoro e nella famiglia. Purtroppo resta ancora sostanzialmente inapplicata. Oltre 400 i progetti approvati in 8 anni. (Nel 2000 L.196 di modifica)
- Imprenditoria femminile: L. 215 del 1992; l'imprenditoria femminile è in forte sviluppo: il 35% delle nuove imprese giovanili sono guidate da donne. Questa legge (promuove l'uguaglianza sostanziale, pari opportunità economiche e imprenditoriali) favorisce la nascita di imprese composte per il 60% da donne, società di capitali gestiti per almeno 2/3 da donne e imprese individuali, aumentano ogni anno. Le imprese sono tenute a mantenere la prevalenza femminile nella società per almeno cinque anni.
- Violenza sessuale:L. 866 del 1996; stabilisce che la violenza sessuale non è più un delitto contro la morale, bensì contro la persona. Una legge di civiltà e dignità che rende giustizia alle donne e premia il lungo e sofferto cammino per affermare il diritto alla sessualità libera e condivisa.
- Lavoro notturno: legge comunitaria del 1998 per il divieto assoluto delle donne al lavoro notturno durante la maternità sino al compimento di un anno di vita del bambino e il non obbligo fino a che il bambino ha 3 anni, nel caso di genitore unico, fino a 12 anni. Con la legge 903 del '77 il lavoro notturno era vietato alle sole dipendenti delle imprese manifatturiere. Con la legge varata nel '98, si regolamenta il lavoro notturno per tutti i settori pubblici e privati.
- Assegno di maternità per casalinghe e disoccupate: L. 448 del 1999, prevede un'indennità di maternità per le donne che non lavorano, o che svolgono il cosiddetto "lavoro familiare". Con la Finanziaria del 2000 questo diritto viene esteso alle cittadine dell'Ue ed extracomunitarie con carta di soggiorno.
- Infortuni domestici: L.493 del 1999, contiene il riconoscimento del lavoro in ambito domestico. Le persone comprese tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, il lavoro domestico, hanno diritto all'Assicurazione contro gli infortuni.
- Congedi parentali: L: 53 dell'8 marzo 2000. Questa legge armonizza i tempi di cura , di formazione e di relazione (tempi delle città). Si tratta di una grande conquista sociale: la cura dei figli smette di essere prerogativa delle madri dal punto di vista legislativo e coinvolge anche i padri garantendogli uguali diritti e tutele. Si tratta di una legge in controtendenza rispetto ai datori di lavoro che invocano riduzioni di salari e di diritti.
La normativa punta a una maggiore condivisione dei compiti all'interno del nucleo familiare. Si applica a tutti i lavoratori, uomini e donne, pubblici e privati, anche autonomi, apprendisti e soci di cooperative. Prevede la parità tra genitori naturali e adottivi o affidatari. Sia la madre che il padre potranno chiedere anche contemporaneamente l’aspettativa di 6 mesi fino un massimo di 10 mesi, entro gli 8 anni di vita del bambino. Al padre, inoltre, verrà concesso un "bonus" di un altro mese per seguire il figlio nel caso in cui dovesse chiedere un congedo per un periodo superiore a tre mesi. L'età del bambino entro cui si può fruire dei permessi per malattia viene elevata dai 3 agli 8 anni del piccolo. I padri possono usufruire del congedo anche nei casi in cui la madre del bambino non è lavoratrice. - Banca del Tempo: è un'esperienza che ha trovato una collocazione legislativa all'interno della L.53 (Congedi parentali). Coniugare lavoro e vita: tra le iniziative più utili c'è, infatti, la Banca del tempo, nella quale anziché denaro si depositano ore. Ore di attività per scambiarle con altri "correntisti" decisi a mettere a disposizione le ore depositate sul proprio conto.
- Tutela e sostegno della maternità della paternità: Testo unico (d.l. n. 151 del 26 marzo 2001) delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita'
- Misure contro la "violenza nelle relazioni familiari" (lLegge n. 154 del 5 aprile 2001) che stabilisce tra l'altro che il coniuge violento non solo può essere allontanato dall'abitazione familiare, ma anche costretto a pagare gli alimenti.
- Flessibilità favorevoli alla conciliazione fra il tempo di vita e quello di lavoro. Decreto 15 maggio 2001. Con l'approvazione delle modalità di erogazione dei contributi (ex art9,comma 2, della legge 8 marzo n.53) si dispone la concessione di contributi a carico del Fondo per l'occupazione, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono flessibilità favorevoli ai lavoratori ed alle lavoratrici
CONDIZIONE DELLA DONNA IN ITALIA OGGI
Il ruolo e la condizione della donna oggi in Italia presenta il rischio ''di una pericolosa involuzione culturale, sociale ed economica''. Lo ha detto Gian Maria Fara, presidente dell'Eurispes, presentando una riflessione alla condizione della donna, impegnata tra il moltiplicarsi dei ruoli che la societa' richiede e la necessita' di districarsi all'interno di una complessita' sempre piu' crescente, in concomitanza con l'8 marzo.
''In particolare - ha proseguito Fara - lo studio evidenzia come il tasso di occupazione femminile in Italia e' pari al 45,1%, un dato che e' il piu' basso dell'Unione a 15 (in Danimarca e' al 72,8%, in Svezia al 71,6%, in Germania al 60,2%, in Francia al 57,8%, in Spagna al 48,4%).
Il dato e' significativo di quanto potenziale economico e produttivo il nostro Paese disperde a causa della bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro.
Anche sul piano culturale, le rilevazioni effettuate dall'Eurispes mostrano la persistenza di vecchi incrostazioni e luoghi comuni: pensiamo, solo per fare un esempio, a quel 40% di uomini che ritiene che la cura della casa sia soprattutto compito della donna.
In materia di spesa pubblica per la famiglia, la casa e l'esclusione sociale, l'Italia si colloca al penultimo posto della graduatoria europea, cui dedica appena l'1,1% del Pil, contro una media della Ue a 15 pari al 3,4%. ''Peraltro - conclude Fara - la classe politica continua ad essere insensibile ai numerosi mutamenti intervenuti nella societa' italiana e nel mercato del lavoro.
Oltre alla insufficienza strutturale delle risorse finanziarie destinate alla famiglia (per assegni familiari, assegni di maternita', sostegno alle giovani coppie per l'acquisto della prima casa, ecc.), finiscono con il rimanere escluse da tali benefici le coppie di fatto (quasi 700.000 secondo le stime Eurispes), mentre le lavoratrici atipiche non possono fruire, per esempio, dei congedi parentali o, il piu' delle volte, si vedono corrispondere delle risibili indennita' di maternita', perche' non sono riuscite a cumulare durante la loro vita lavorativa contributi previdenziali sufficienti''.
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